







È costituita una libera Associazione Nazionale dei Certificatori e Revisori degli Enti Locali senza finalità di lucro, regolata dal presente statuto e denominata ANCREL.
L’associazione ha sede legale in Anzola dell’Emilia . L’associazione è articolata in sezioni provinciali o regionali autorizzate dal Comitato esecutivo.
L’associazione ha durata illimitata. L’esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.
L’associazione tutela gli interessi generali dei propri iscritti ed ha lo scopo:
ASSOCIATI
Possono essere associati gli iscritti all’Ordine dei dottori commerciali ed esperti contabili e al Registro dei revisori legali.. Il Consiglio Nazionale può nominare associati onorari studiosi, docenti ed esperti di organizzazione aziendale, di amministrazione, di gestione e di diritto pubblico nonché i funzionari e i dipendenti di Enti Pubblici. Gli associati, in regola con il pagamento delle quote associative annuali, hanno diritto di voto. La qualifica di associato dà diritto a partecipare a tutte le forme di attività dell’associazione.
L’ammissione ad associato avviene per domanda dell’interessato rivolta alla segreteria nazionale dell’Associazione . L’ammissione s’intenderà accettata tacitamente decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento da parte delle segreteria nazionale. L’ammissione, comporta l’impegno ad aderire alla finalità dell’Associazione, ad osservare lo Statuto, il Codice etico, i regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli Organi Associativi. Con l’ammissione, l’associato autorizza automaticamente la diffusione del proprio indirizzo di posta elettronica. L’ammissione dell’associato s’intende a tempo indeterminato salvo quanto stabilito dal successivo articolo 8.
L’accoglimento della domanda comporta per il nuovo associato il pagamentodella quota di adesione che concorre a formare il Fondo Comune. La quota di adesione viene stabilita dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio nazionale ed è uguale per tutto il territorio nazionale. La quota associativa è annuale e deve essere corrisposta entro i termini e le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo.
La qualità di associato si perde e cessa:
La perdita della qualità di associato non dà diritto alla restituzione delle quote versate né alla divisione del Fondo Comune.
ORGANI ISTITUZIONALI
Sono Organi dell’Associazione:
Alle cariche sociali sono eleggibili tutti gli associati.
L’assemblea rappresenta l’universalità degli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa entro i 30 giorni precedenti la data di convocazione. Si intendono per iscritti gli associati il cui nominativo è rilevato nell’elenco degli associati tenuto dalla segreteria nazionale. All’assemblea partecipano i singoli associati, ognuno dei quali può rappresentare con delega scritta fino ad un massimo di sette altri iscritti. L’assemblea dovrà essere convocata almeno una volta l’anno per discutere la relazione del Consiglio nazionale sull’attività svolta e per l’esame e l’approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo predisposto dal Comitato Esecutivo. La convocazione dell’assemblea è effettuata a cura del Presidente con lettera, fax, e-mail o altro a ciascun associato almeno un mese prima di quello fissato per la riunione. L’avviso di convocazione deve sempre contenere l’ordine del giorno delle materie da trattare, il luogo, la data e l’ora della riunione. L’assemblea deve inoltre essere convocata qualora lo richiedano:
L’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti rappresentati. L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, il quale nominerà un Segretario. L’assemblea, occorrendo, nominerà anche gli scrutatori determinandone il numero. È compito dell’assemblea:
Il Presidente Nazionale, il Vice Presidente, il Consiglio Nazionale, il Comitato scientifico, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri sono eletti, dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti, con modalità stabilite dall’Assemblea stessa. Risulteranno eletti i nominativi che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulterà eletto più anziano di età. Le votazioni dovranno essere immediatamente seguite dallo scrutinio dei voti e dalla proclamazione degli eletti.
Il Consiglio Nazionale è eletto dall’assemblea ed è composto da un massimo di componenti stabilito dall’assemblea. Il Consiglio Nazionale dura in carica per un triennio, salvo diversa determinazione dell’assemblea, ed elegge a maggioranza dei componentiil Comitato esecutivo. Il Consiglio Nazionale dichiara decaduto il Consigliere che si sia assentato, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Nazionale. I Consiglieri cessano altresì dalla carica per dimissioni ovvero qualora perdano la qualità di associati ai sensi dell’articolo 8. In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere, ai sensi dei precedenti commi, la sostituzione avverrà alla prima riunione utile del consiglio Nazionale, dal primo dei non eletti dall’assemblea e così di seguito. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri in carica si intende decaduto l’intero e si dovrà procedere alla convocazione dell’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Nazionale. I Consiglieri Nazionali eletti in sostituzione di altri cessati o decaduti durante il mandato scadono alla stessa data prevista per il mandato di coloro che hanno sostituito. Il Consiglio Nazionale, salvo le competenze riconosciute e riservate all’Assemblea dal presente Statuto, è investito dei più ampi poteri relativi allo svolgimento dell’attività dell’Associazione per quanto attiene alle materie ad esso riservato ed in particolare:
Il Consiglio è convocato dal Presidente, o in caso di impedimento dal Vice Presidente, almeno una volta l’anno. Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/5 dei Consiglieri Nazionali o dal Collegio dei Revisori. La convocazione dovrà essere fatta con lettera, fax, e-mail o altro e dovrà contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l’ora di inizio della riunione e dovrà essere inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza il Consiglio Nazionale, potrà essere convocato per telegramma, fax, e-mail, almeno tre giorni prima. Per la validità delle riunioni alle sedute devono essere presenti almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di colui che la presiede. Alle riunioni del Consiglio Nazionale devono essere invitati i membri del Collegio dei Revisori, i quali possono partecipare alle deliberazioni con parere non vincolante. Delle riunioni e delle relative delibere dovrà essere redatto il verbale a cura del Segretario.
Il Presidente Nazionale ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione a tutti gli effetti di legge e di Statuto. Rappresenta in giudizio l’Associazione in ogni ordine e grado di giurisdizione. Egli convoca l’Assemblea Nazionale, il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo, ne preside le riunioni e partecipa alle votazioni. In caso di assenza il Presidente è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente. Il Presidente viene nominato dall’Assemblea Nazionale. L’elezione è valida con la maggioranza dei voti espressi; in caso di parità è eletto il più anziano di iscrizione all’Associazione ed in caso di parità di iscrizione, il più anziano di età. Il Presidente dura in carica tre esercizi, o diverso periodo stabilito dall’asemblea, ed il mandato è rinnovabile. In caso di impedimento del Presidente, tutte le funzioni sopra indicate sono svolte dal Vice Presidente.
Il Comitato Esecutivo viene eletto ogni tre esercizi dal Consiglio Nazionale.. Il Comitato Esecutivo:
Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno tre volte all’anno ed ogni qualvolta il Presidente o almeno uno dei suoi componenti lo richiedano. La convocazione avviene per lettera, fax, e-mail o altro, e deve essere inviata cinque giorni prima dell’adunanza. Per la validità delle riunioni alle sedute devono essere presenti almeno la metà più uno dei componenti il Comitato Esecutivo. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di colui che la presiede.
Il Comitato Scientifico, che dura in carica tre esercizi, si compone di membri nominati dall’Assemblea Nazionale. Esso promuove gli indirizzi dell’Associazione e valuta la coerenza degli stessi con l’interesse della collettività e con l’utilità pubblica. In particolare il Comitato Scientifico valuta se le azioni dell’Associazione contribuiscono a rafforzare il diritto di accesso all’informazione da parte dei cittadini ed assicurano la più ampia trasparenza dei risultati raggiunti.
Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti, restano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scelgono al loro interno il Presidente che convoca le riunioni del Collegio. Spetta al Presidente, nominato dall’Assemblea degli Associati, convocare le riunioni del Collegio. Il Presidente è comunque tenuto a convocare la riunione su richiesta della maggioranza del collegio. In caso di inerzia del Presidente e decorsi 90 giorni dalla richiesta, gli altri componenti possono comunque convocare la riunione del collegio. Il Collegio dei Revisori provvede al controllo amministrativo. Esso partecipa alle sedute del Consiglio Nazionale. Il Collegio dei Revisori esprime il proprio parere sul bilancio preventivo e formula la relazione al rendiconto consuntivo.
Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, ha il compito di decidere sui ricorsi degli Associati contro le decisioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo per presunte violazioni dello Statuto, sulle controversie fra le sezioni locali ed il Consiglio Nazionale, nella forma dell’arbitrato irritale. Il Collegio dei Probiviri emette il proprio giudizio inoppugnabile ed inappellabile entro trenta giorni dal deposito del ricorso presso la Segreteria Nazionale che ne darà contestuale risposta al ricorrente mediante lettera raccomandata. I Probiviri sono tenuti alla osservanza del segreto istruttorio.
ORGANI TERRITORIALI
L’Associazione è articolata in sezioni locali (su base provinciale e/o regionale), che si costituiscono su propria iniziativa previo consenso del Comitato Esecutivo, sulla base di un numero minimo di associati stabilito dal Comitato Esecutivo stesso. Le Sezioni locali si articoleranno con i seguenti organi: – Assemblea degli associati; – Consiglio; – Presidente e Vice Presidente; – Collegio dei Revisori o revisore unico. Le sezioni potranno altresì nominare il Segretario ed il Tesoriere determinandone le relative competenze. Le sezioni locali al fine di ottenere la propria autonomia devono fare registrare il proprio statuto redatto con scrittura privata, scrittura privata autenticata o con atto pubblico. Per quanto riguarda lo svolgimento di attività a carattere commerciale le sezioni possono: a) aprire una propria partita IVA e adempiere agli obblighi di versamento periodico e dichiarazione; b) utilizzare la partita IVA dell’Associazione, previa comunicazione preventiva alla sede nazionale e conseguente autorizzazione, intestando i documenti alla stessa e trasmettendo tutti di documenti per gli adempimenti di versamento e dichiarazione. Le sezioni locali potranno essere sciolte dal Comitato esecutivo nel caso di mancato rispetto del numero minimo degli associati, del termine per l’approvazione del bilancio d’esercizio, del rinnovo degli organi a scadenza, del versamento della quota stabilita al consiglio nazionale e per altri gravi motivi. Avverso la decisione dello scioglimento la sede locale può ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione al Collegio dei Probiviri.
È formata da tutti gli associati iscritti alla sezione locale. È presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. L’Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. La convocazione dell’Assemblea è effettuata a cura del Presidente con lettera, fax, e-mail o altro, purchè previsto dallo Statuto della sede locale,,a ciascun associato almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione; il luogo di convocazione può essere diverso dalla sede locale. All’Assemblea spetta e compete deliberare:
Qualora lo ritenga opportuno, nomina un Collegio dei Revisori, composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, o revisore unico che durerà in carica quanto il Consiglio, determinandone i compensi. Al Collegio dei revisori o revisore unico spetterà la vigilanza contabile ed amministrativa.
Il Consiglio Provinciale o Regionale è composto da un numero di membri che va da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove); spetta all’Assemblea Provinciale determinare il numero dei Consiglieri. I Consiglieri locali durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio locale: – svolge, in stretto coordinamento con il Consiglio Nazionale, attività organizzativa ed amministrativa per la promozione e la realizzazione delle iniziative in ambito locale; – predispone il bilancio, preventivo e consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Provinciale o Regionale, previo parere della Presidenza Nazionale; – invia i rendiconto approvati alla Presidenza Nazionale entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione; – decide sulle modalità e la periodicità delle riunioni, che vengono convocate di norma 2 (due) volte l’anno. Possono essere convocate riunioni su richiesta motivata di almeno 2 (due) Componenti il Consiglio Provinciale; possono sempre partecipare membri del Consiglio Nazionale senza diritto di voto. La convocazione avviene per lettera, fax, e-mail o altro,purchè previsto dallo statuto della sede locale, contenente l’ordine del giorno inviata almeno 8 (otto) giorni prima della adunanza anche alla Segreteria nazionale. Le votazioni sono palesi.
Ha la rappresentanza dell’ANCREL locale e ne firma gli atti ufficiali e contabili, convoca il Consiglio e le Assemblee locali e ne presiede le riunioni. In caso di sua assenza è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente.
GESTIONE ECONOMICA
Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote degli Associati, da tutti i contributi, proventi, mezzi, beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque dislocati. Per il raggiungimento degli scopi sociali e per quanto sarà ritenuto utile per un loro migliore conseguimento, l’associazione, e per esso il suo Consiglio Nazionale, si avvale: – di parte delle quote associative; – di contributi, proventi di Enti Pubblici e Privati, di Imprese, dello Stato, di Organizzazioni comunitarie ed internazionali; – di mezzi ricavati da pubblicazioni, ricerche, studi, organizzazione di convegni, e quant’altro realizzato per conto di ANCREL Locali, di terzi, di istituzioni, pubbliche e private. Le Sezioni locali, hanno propria autonomia economico-finanziaria e provvedono al proprio funzionamento ed alle spese di gestione, entro il limite del pareggio economico finanziario, con parte delle quote dei loro associati. L’esercizio finanziario chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Lo schema del Bilancio Preventivo e quello del Bilancio Consuntivo d’esercizio devono essere approvati entro il 31 maggio dal Comitato esecutivo e successivamente sottoposti all’approvazione dell’Assemblea.. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. La quota associativa è stabilita annualmente dall’assemblea nazionale ed è uguale per tutto il territorio nazionale, è intrasmissibile e non rivalutabile.
Le proposte di modifiche allo Statuto devono essere approvate dall’Assemblea Nazionale con una maggioranza dei 2/3 dei presenti.
Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’Assemblea Nazionale e con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno i 2/3 degli associati presenti. Fino allo scioglimento dell’Associazione gli associati non possono chiedere la divisione del fondo patrimoniale. Il Consiglio Nazionale, quando siano venuti a mancare i presupposti politici ed associativi che hanno dato origine all’Associazione, può proporre all’Assemblea Nazionale lo scioglimento dell’Associazione. La delibera prevederà anche la destinazione e l’impiego del patrimonio dell’associazione. Il patrimonio dell’associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23/12/1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea dei soci in data 30 settembre 2016
Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali