Statuto Ancrel Calabria

ALLEGATO “A”
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
CAPO I
Costituzione – sede – durata – oggetto
Art. 1 – Costituzione

E’ costituita l’ “ANCREL Calabria” – Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali della Calabria, con durata illimitata. L’Associazione ha sede in Corigliano Rossano (CS), Area Urbana di Rossano Piazza De Gasperi N.11 e aderisce all’ANCREL Nazionale con sede in via Faentina N.30 Ravenna. L’Associazione non ha fine di lucro.

Art. 2 – Finalità dell’Associazione

– in via generale contribuire attraverso proposte, studi, progetti, conferenze, seminari alla più ampia e tempestiva attuazione delle norme sancite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, n. 241/90 n. 580/93, nonché dal D.Leg.vo n. 502/92 e n. 29/93, e da ogni altra normativa che regola il funzionamento delle Amministrazioni Pubbliche Locali, specie per quelle norme che attengono al finanziamento e all’erogazione dei servizi forniti alla collettività;

– favorire la predisposizione di statuti e regolamenti di funzionamento fondate su norme idonee all’organizzazione dell’ente, per una razionale determinazione dell’organizzazione degli uffici e dei servizi pubblici, anche attraverso istituti ed appropriati sistemi organizzativi;
– prospettare e valutare le forme più idonee alla conoscenza ed alla partecipazione popolare, al decentramento, all’accesso dei cittadini all’informazione ed ai procedimenti amministrativi, – prospettare intervenire affinché le azioni e gli indirizzi dei revisori siano ispirate al riscontro dell’interdipendenza fra fattori che determinano il livello di produttività e più precisamente, alle valutazioni:
– dell’efficacia come metro di giudizio della qualità del servizio;
– dell’efficienza, come uso razionale delle risorse umane, tecniche e finanziarie;
– dell’economicità, come equilibrio e vincolo dei risultati raggiunti e delle risorse impiegate;
– predisporre indirizzi tesi a migliorare ed elevare professionalmente l’attività dei Revisori rendendola omogenea ed unitaria a principi generali oggettivi;
– farsi promotore e divulgare principi e revisione in tutto il settore pubblico allargato;
– pubblicizzare presso Società e presso gli Enti del settore pubblico allargato l’obbligatorietà dell’applicazione delle norme previste in materia di revisione contabile e di certificazione di bilanci;
– assumere la rappresentanza degli associati nei confronti delle Istituzioni pubbliche e delle associazioni nazionali, regionali e provinciali degli Enti Locali, delle loro aziende e della Provincia.

CAPO II
ASSOCIATI
Art. 3

Possono essere soci dell’Associazione:

– revisori contabili, i dottori commercialisti e i ragionieri iscritti nei rispettivi albi e quanti idonei a ricoprire il mandato di revisione negli Enti Locali e nelle pubbliche amministrazioni locali;
– le società di organizzazione aziendale per il settore pubblico;
– le società di certificazione e di revisione;
– docenti ed esperti di organizzazione, di amministrazione, di gestione e di diritto pubblico;
– funzionari di Enti Pubblici di cui all’art. 11 comma 2 lettera a) D.D.L. 27.01.1992 n. 88.

Art. 4 – Ammissione.

La domanda di ammissione va presentata alla segreteria della sede locale secondo le modalità fissate dal Regolamento interno. La domanda comporta l’adesione ai principi costitutivi ed alle finalità dell’Associazione e l’impegno ad osservare lo Statuto, ed il Codice Etico il regolamento interno e le deliberazioni legalmente prese dagli organi associativi.

Art. 5 – Quote sociali.

L’accoglimento della domanda comporta per il nuovo associato il pagamento della quota di adesione che concorre a formare il fondo comune. La quota versata non è rimborsabile in nessun caso.

Art. 6 Scioglimento del rapporto.

Lo scioglimento del rapporto associativo nei confronti dei singoli associati può verificarsi per recesso, esclusione, causa di morte. L’associato che cessa di far parte dell’associazione non ha diritto alla restituzione delle quote versate ne alla divisione del fondo comune.

Art. 7 Recesso

La domanda di recesso deve essere presentata alla sede della segreteria locale con un preavviso di 3 (tre) mesi dalla data di efficacia. L’associato non ha diritto ad alcun caso alla restituzione della quota annuale, comunque dovuta.

Art. 8 Esclusione.

L’associato, oltre i casi previsti dalla legge può essere escluso quando:
– Non osservi le disposizioni dell’atto costitutivo, dello Statuto, del Codice Etico e dei regolamenti;
– In nome dell’associazione, esprima posizioni in contrasto con le deliberazioni prese dagli organi dell’associazione;
– Risulti moroso nei versamenti.

CAPO III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 9 Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono:

– l’Assemblea degli associati;
– il Consiglio direttivo;
– il Collegio dei Revisori dei Conti;
– il Collegio dei probiviri.
Alle cariche sociali, tutte a titolo gratuito, sono eleggibili tutti i soci.

Art. 10 Assemblea degli Associati.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
– L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. La convocazione avviene per lettera raccomandata o fax e contiene l’ordine del giorno ed è inviata a tutti i soci almeno 8 gg. prima dell’adunanza ed è affissa in maniera visibile bella sede dell’associazione.
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti.
– L’Assemblea Ordinaria:
– approva il bilancio economico-finanziario, preventivo consuntivo, entro i l mese di maggio di ogni anno;
– delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
– delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto e/o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
– L’Assemblea Straordinaria è convocata con le stesse modalità dell’Assemblea Ordinaria e si riunisce per deliberare:
– su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente l’Associazione;
– sulle modifiche da apportare allo Statuto, sulla liquidazione e sullo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti.
Ciascun associato ha diritto ad un voto; non è ammesso il voto per delega né il voto mediante lettera.

Art.11 – Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da n°. 11 componenti.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi ed elegge, con votazione separata, a maggioranza dei componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, i quali, alla costituzione, vengono eletti dall’assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

– promuove l’attività dell’Associazione;
– delibera sulle direttive generali ed i provvedimenti atti a realizzare gli scopi sociali;
– predispone il bilancio economico-finanziario, preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli Associati e ne determina la quota di iscrizione e le modalità di riscossione;
– designa i rappresentanti dell’Associazione presso Commissioni, Enti, Organizzazioni operanti nel territorio della provincia di Cosenza;
– delibera la convocazione dell’Assemblea.
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni tre mesi od ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri in carica.
Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Il segretario redige il verbale sotto la Direzione del Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 – Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione e firma gli atti ufficiali e contabili ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dal presente Statuto.
In caso di assenza il Presidente è sostituito a tutti gli effetti dal Vicepresidente.

Art. 13 – Revisori dei conti.

Il Collegio dei Revisori dei conti provvede al controllo amministrativo. Esso partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo. Esso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
I revisori dei conti restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e scelgono al loro interno il Presidente che convoca le riunioni del Collegio.

Art. 14 – Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei probiviri ha il compito di decidere sui ricorsi dei soci contro le decisioni del Consiglio per presunte violazioni dello Statuto nella forma dell’arbitrato irrituale. Il collegio deciderà inappellabilmente entro tre mesi dalla presentazione del ricorso a mezzo lettera raccomandata. L’accettazione della presente clausola comporta la rinuncia alla giurisdizione ordinaria, anche in sede cautelare.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che restano in carica un triennio e sono rieleggibili.

CAPO IV
Gestione Economica
Art. 15 – Autonomia economico-finanziaria.
L’Associazione ha propria autonomia economico-finanziaria.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote-parti versate dagli associati, da tutti i contributi, proventi, mezzi, beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa e ovunque dislocati. Per il raggiungimento degli scopi sociali e per quanto sarà ritenuto utile per un loro migliore conseguimento, l’Associazione, e per esso il suo Consiglio Direttivo, si avvale:
– di parte delle quote associative, secondo le modalità indicate, anno per anno, dal Consiglio Nazionale dell’Associazione;
– di contributi, proventi di Enti Pubblici e Privati, dello Stato, di Organizzazioni comunitarie ed internazionali;
– di mezzi ricavati da pubblicazioni, ricerche, studi, organizzazioni di convegni, corsi di aggiornamento, seminari, etc..
L’esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 

Art. 16 – Liquidazione.

Fino allo scioglimento dell’Associazione i soci, persone fisiche e giuridiche, non possono chiedere la divisione del fondo patrimoniale. Il Consiglio Direttivo, quando siano venuti a mancare i presupposti che hanno dato origine all’Associazione, può proporne lo scioglimento. Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato con la maggioranza di cui all’art. 10 del presente Statuto. La delibera prevederà anche la
destinazione e l’impiego del patrimonio dell’Associazione.

Art. 17 – Regolamento Interno.

Entro 180 gg. dalla registrazione del presente atto il Consiglio Direttivo dovrà emanare apposito regolamento interno per l’applicazione delle norme del presente Statuto, in armonia con le direttive nazionali.

Art. 18 – Responsabilità dell’Associazione.

L’associazione non è responsabile delle obbligazioni assunte al di fuori delle deliberazioni dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Disposizioni finali e di rimando.

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si farà espresso richiamo allo Statuto nazionale ed alle disposizioni di legge in materia.