Comunicato
Si riporta nota informativa e suoi allegati sull’argomento qui di seguito.
Certi di aver fatto cosa gradita rinnoviamo cordiali saluti.
Il Presidente (f.to) Gennaro Bianco
REVISORI ENTI LOCALI 2021: AL VIA LA PROCEDURA
PER CONFERMA E NUOVE ISCRIZIONI
Si apre il 4 novembre alle 11 per concludersi il 16 dicembre prossimo alle 18 la procedura telematica per l’invio delle domande di iscrizione all’elenco dei revisori dei conti degli enti locali 2021, e per l’invio delle dimostrazioni del permanere dei requisiti dichiarati da parte di coloro che sono già iscritti all’elenco 2020.
Nell’Avviso pubblico del 23 ottobre 2020, approvato con decreto del direttore centrale della Finanza locale (Modalità e termini per l’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali – Anno 2021 – Presentazione di nuove domande e adempimenti per i soggetti già iscritti) sono indicate in dettaglio le modalità di invio delle richieste di nuova iscrizione e delle conferme dei requisiti da parte degli iscritti, al fine di formare l’elenco dal quale saranno estratti i revisori nel 2021.
Coloro che a conclusione della procedura risulteranno iscritti saranno tenuti a pagare entro il 30 aprile 2021 il contributo annuo di 25 euro previsto dal decreto legge 79/2012 convertito con modificazioni nella legge n..131/2012.
ALLEGATO 1
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO PERGLIAFFARI INTERNIE TERRITORIALI
Direzione Centrale della Finanza Locale
MODALITÀ E TERMINI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI – ANNO 2021 – PRESENTAZIONE DI NUOVE DOMANDE E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GIÀ ISCRITTI
IL DIRETTORE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
Visto l’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, Regolamento adottato in attuazione del citato articolo 16, comma 25, recante “Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2012, n. 67;
Visto il comma 1 dell’articolo 57 ter del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 che ha modificato il comma 25 del predetto articolo 16 sostituendo il livello regionale dell’elenco con quello provinciale;
Visto che il successivo comma 2 dell’articolo 57 ter prevede che l’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali a livello provinciale sia subordinato alla modifica del decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, allo stato attuale ancora in itinere;
Visto il comma 25 bis del citato articolo 16, introdotto dall’articolo 57 ter del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che prevede, negli organi di revisione in composizione collegiale, la scelta, da parte dei consigli comunali, provinciali, delle città metropolitane e delle unioni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, del componente con funzioni di presidente tra i soggetti inseriti nella fascia 3, dell’elenco;
Tenuto conto che le disposizioni regolamentari di cui al citato decreto n. 23 del 2012, non sono immediatamente applicabili agli enti locali appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, stante le disposizioni di cui al comma 29 del richiamato articolo 16;
Visto il proprio decreto del 27 novembre 2012 con il quale è stato formato l’elenco dei revisori dei conti degli enti locali in sede di prima applicazione del citato Regolamento, riferito agli enti locali delle regioni a statuto ordinario;
Visto il proprio decreto del 23 dicembre 2019 e successive integrazioni, di approvazione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali con validità dal 1° gennaio 2020;
Visto l’articolo 8 del citato Regolamento il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti già iscritti nell’elenco sono tenuti a comprovare il permanere dei requisiti di cui all’articolo 3, a pena di cancellazione, secondo modalità e termini che saranno comunicati con avviso sulle pagine del sito internet del Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali e che con lo stesso avviso sarà prevista la possibilità di presentare domanda di iscrizione di nuovi soggetti;
Atteso che l’articolo 7 del predetto Regolamento, prescrive che la richiesta di iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali è presentata al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari Interno e territoriali esclusivamente a mezzo di trasmissione telematica, tramite accesso alle pagine del sito internet a tal fine dedicate e con la compilazione e sottoscrizione, per firma digitale, di apposito modello;
DECRETA
Articolo 1
E’ approvato l’unito avviso per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e per la presentazione di nuove domande di iscrizione nello stesso, riferito agli enti locali ricadenti nelle regioni a statuto ordinario, dal quale verranno estratti i nominativi dalla data del 1° gennaio 2021.
Articolo 2
L’avviso sarà pubblicato sulle pagine del sito internet del Ministero dell’Interno a norma dell’articolo 8, comma 5, del decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Colaianni)
ALLEGATO 2
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO PERGLIAFFARI INTERNIE TERRITORIALI
Direzione Centrale della Finanza Locale
AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI – ANNO 2021 – PRESENTAZIONE DI NUOVE DOMANDE E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GIÀ ISCRITTI.
Si rende noto che, a decorrere dalleore11.00del4 novembre 2020, i soggetti già iscritti nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, formato in applicazione del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2012, di seguito Regolamento, sono tenuti, ai sensi dell’articolo 8 dello stesso Regolamento, a dimostrare il permanere dei requisiti previsti dall’articolo 3 a pena di cancellazione dall’elenco.
Dalla stessa data è possibile presentare domanda per l’inserimento nel predetto elenco dei revisori da parte di soggetti non iscritti e che siano in possesso, alla data di scadenza del termine utile appresso indicato, dei requisiti previsti dallo stesso articolo 3 del citato Regolamento.
Potranno presentare domanda di inserimento nell’elenco i soggetti interessati residenti nel territorio delle regioni a Statuto ordinario.
1. TERMINE UTILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione, nonché delle domande dirette a mantenere l’iscrizione nell’elenco, è fissato perentoriamente entro e non oltre le ore 18.00 del 16 dicembre 2020.
A tal fine, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda che dovrà avvenire con le modalità di seguito indicate.
2. Requisiti per la presentazione
Circa i requisiti, si richiama quanto prescritto dall’articolo 3 del suddetto Regolamento; in proposito si rammenta che:
– i crediti formativi validi sono quelli conseguiti nel periodo 1° gennaio-30 novembre 2020 a seguito della partecipazione a eventi formativi che hanno ricevuto la condivisione dei programmi da parte del Ministero dell’Interno;
– il requisito relativo allo svolgimento di precedenti incarichi di revisore dei conti, richiesto per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 dell’elenco, deve riferirsi ad incarichi, della durata di un triennio ciascuno, svolti presso enti locali, come individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia presso comuni, province, città metropolitane, comunità montane e unioni di comuni.
In caso di soggetto iscritto sia al Registro dei revisori legali che all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si terrà conto, ai fini del possesso del relativo requisito, dell’iscrizione con maggiore anzianità.
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO 2021
Le domande da parte dei soggetti non iscritti all’elenco 2020 dovranno essere presentate al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, esclusivamente per via telematica con la compilazione di apposito modello, contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti.
La compilazione del modello deve avvenire con accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale all’indirizzo: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale , attraverso la selezione del link denominato: “Accedi all’area dei revisori” e successivamente di quello “Accedi alle banche dati”, tramite SPID o acquisendo la password per poter accedere alla compilazione del modello (fase di registrazione al sistema). I soggetti che sono in possesso della password acquisita in sede di precedente registrazione al sistema, dovranno utilizzare la password già in possesso.
Una volta conclusa la compilazione del modello con i dati richiesti, sarà possibile generare un file, in formato pdf, contenente la domanda che il richiedente dovrà sottoscrivere con firma digitale e trasmettere, dalla casella di posta elettronica certificata indicata al momento dell’accesso al sistema, al seguente indirizzo: finanzalocale.prot@pec.interno.it .
Dopo l’avvenuta trasmissione i richiedenti riceveranno, oltre alle ordinarie ricevute di accettazione e consegna proprie della posta elettronica certificata – una terza e-mail, proveniente da finanzalocale.prot@pec.interno.it, di comunicazione circa il buon esito dell’acquisizione della domanda, con il riepilogo di tutti i dati inseriti nel sistema dagli stessi ovvero dell’eventuale non avvenuta acquisizione con relativo messaggio di errore. Ne consegue che la sola ricevuta di consegna della domanda, tramite postaelettronica certificata, non è sufficiente a comprovare la regolare trasmissione, per la quale è necessario aver ricevuto la predetta comunicazione di buon esito della stessa.
Nella domanda i richiedenti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti previsti, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con la consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e dei poteri di controllo di questa Amministrazione, previsti dagli articoli 71 e seguenti dello stesso D.P.R. n. 445 del 2000.
Con riferimento al requisito dell’iscrizione all’Ordine o al Registro professionale, i richiedenti dovranno, inoltre, dichiarare di non essere assoggettati all’eventuale sanzione della sospensione.
Infine, i richiedenti dovranno dichiarare di non trovarsi nelle condizioni richiamate dall’articolo 236, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui all’articolo 2382 del codice civile, il quale prevede che non può essere nominato “l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.
Per ulteriori dettagli, si rimanda alla istruzioni guidate presenti sul predetto indirizzo internet.
4. MODALITÀ DI DIMOSTRAZIONE DEL PERMANERE DEI REQUISITI PER I SOGGETTI ISCRITTI NELL’ELENCO 2020
Coloro che risultano già iscritti nell’elenco in vigore dal 1° gennaio 2020 dovranno comprovare il permanere dei requisiti di cui all’articolo 3 del Regolamento, esclusivamente per via telematica, mediante accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale all’indirizzo: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale attraverso la selezione del link denominato: “Accedi all’area dei revisori” e successivamente di quello “Accedi alle banche dati”.
Il sistema, al momento dell’accesso, propone tutti i dati già inseriti nella precedente iscrizione (con il solo aggiornamento automatico del numero di anni di iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e/o al Registro dei revisori legali), come dichiarati e riportati nel file firmato digitalmente e trasmesso per posta elettronica certificata.
Si invi ta, qu ind i, a contro llare l’at tu ale ver idic ità di quanto riportato nei dati e proposto automaticamente dal sistema.
Se non vengono apportate modifiche rispetto ai dati già inseriti (ad eccezione dell’indirizzo pec, della via di residenza, del numero telefonico e dello status di dipendente pubblico), l’interessato dovrà confermare gli stessi con le modalità indicate dal sistema, procedere all’inserimento dei crediti formativi conseguiti nel periodo 1° gennaio / 30 novembre 2020 e, quindi, completare la procedura di iscrizione cliccando sul pulsante “Chiudi domanda” seguendo le indicazioni a video.
Dopo tale operazione non è richiesto l’invio del file firmato digitalmente.
Se la procedura è stata correttamente eseguita, entro 12 ore, l’interessato riceverà, dall’indirizzo pec della finanza locale sopra indicato, una comunicazione circa il buon esito dell’acquisizione della domanda, con il riepilogo di tutti i dati dichiarati.
Solo il ricevimento di tale comunicazione comprova l’avvenuta acquisizione della domanda.
Invece, nel caso in cui l’iscritto debba modificare i dati già dichiarati in sede di precedente iscrizione (ad eccezione dell’indirizzo pec, della via di residenza, del numero telefonico e dello status di dipendente pubblico), dovrà procedere alla compilazione del modello e alla trasmissione a mezzo pec del file firmato digitalmente con le modalità previste al punto 3.
Si precisa che anche la modifica dei dati relativi agli incarichi già dichiarati, alla scelta delle fasce e delle province comporta l’i nvio de l f ile f irmato dig ital me nte.
L ’indicaz ione de l te rz o incarico, richiesta lo scorso anno a scopo statistico, non è più necessaria.
5. VERIFICHE E ISCRIZIONE NELL’ELENCO, ESTRAZIONE DEI NOMINATIVI DALL’ELENCO
L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti a norma delle disposizioni vigenti e, in particolare, degli articoli 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche dopo l’avvenuta approvazione dell’elenco.
Dall’elenco così formato, verranno estratti i nominativi degli organi di revisione economico-finanziaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
Per tutti i soggetti che risulteranno iscritti nell’Elenco 2021 si procederà alla verifica del possesso dei requisiti relativi alla formazione, all’anzianità di iscrizione al Registro dei revisori legali e all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, allo svolgimento degli incarichi pregressi presso gli enti locali e degli altri dati autocertificati quali la residenza anagrafica.
Il controllo sarà posto in essere direttamente dall’Ufficio con le amministrazioni che detengono i dati dichiarati, solo in caso di mancato riscontro verrà inviata all’interessato una nota tramite pec per richiedere la documentazione atta a dimostrare quanto autocertificato.
Nel caso in cui il soggetto non risponda entro il termine perentorio di quindici giorni dalla trasmissione della suddetta pec, si procederà alla cancellazione dall’Elenco.
Parimenti, si procederà alla cancellazione dall’elenco nel caso in cui l’iscritto abbia dichiarato requisiti non accertati, incarichi triennali presso enti locali che hanno, invece, avuto una durata inferiore al triennio o li abbia svolti presso enti diversi da quelli richiesti (comuni, province, città metropolitane, comunità montane e unioni di comuni).
I soggetti cancellati dall’Elenco dei revisori dei conti, non possono accettare incarichi relativi ai sorteggi effettuati nell’anno di riferimento e, se già nominati dagli enti locali, devono essere sostituiti.
Nel caso in cui l’iscritto abbia svolto l’incarico di revisore presso un ente locale per la durata di un triennio ma abbia autocertificato un periodo che si discosta di oltre un anno da quello effettivo o abbia digitato un altro ente, si procederà al declassamento alla fascia inferiore. Detto declassamento non comporta la cessazione degli incarichi in corso anche presso gli enti della fascia eliminata.
Dovranno, altresì, essere sostituiti coloro che sono stati nominati negli enti locali a seguito di estrazione dagli elenchi validi per gli anni passati, senza averne avuto i requisiti.
Si precisa che, come previsto dall’articolo 5 del Regolamento, per l’organo monocratico verranno estratti tre nominativi, di cui il primo in ordine di estrazione, designato per la nomina e gli altri, in ordine di estrazione, per eventuali rinunce o impedimenti ad assumere l’incarico da parte del nominativo designato per la nomina.
Il comma 25 bis dell’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, introdotto dall’articolo 5 7 te r del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, prevede, negli organi di revisione in composizione collegiale, la scelta, da parte dei consigli comunali, provinciali, delle città metropolitane e delle unioni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, del componente con funzioni di presidente tra i soggetti inserit i ne l l a fascia 3 , de ll’e lenc o .
Di conseguenza, per gli organi collegiali verranno estratti 6 nominativi di cui i primi due sono designati per la nomina a componente, mentre gli altri nominativi estratti, potranno subentrare in caso di eventuale rinuncia o impedimento dei predetti,
nell’ordinegenerale di e straz ione, o ssia dal terzo al sesto.
R e sta ne lla facoltà de ll’e nte di sceg lie re il Pre side nte anch e ne ll’e lenco de i 6 sogge tt i estratti dalla Prefettura, in que sto cas o l’ente do vrà scorrere la graduatoria per la nomina del componente.
I nominativi estratti successivamente a quelli designati per la nomina subentreranno, in caso di eventuale rinuncia o impedimenti ad assumere l’incarico da parte dei primi nominativi designati, solo nella fase di nomina dell’organo di revisione da parte del consiglio dell’ente. In altri termini, si viene a determinare una graduatoria che ha efficacia limitata fino al momento della nomina e non successivamente.
Ne consegue che per sostituzioni di componenti dello stesso organo a seguito di eventuali cessazioni anticipate dell’incarico, si provvederà a nuova estrazione.
6. VARIAZIONE DATI DEI SOGGETTI ISCRITTI ALL’ELENCO 2021
Le variazioni di residenza anagrafica – con esclusione di quelle che comportano cambio del comune – dei recapiti telefonici e di posta certificata o dello status di dipendente pubblico, intervenute dopo la presentazione della domanda di iscrizione o mantenimento nell’elenco, possono essere comunicate direttamente dall’interessato mediante accesso al sistema con le credenziali rilasciate al momento dell’iscrizione.
Le variazioni di residenza anagrafica che comportano cambio di comune dovranno essere comunicate tramite posta elettronica certificata inviata all’indirizzo: finanzalocale.prot@pec.interno.it,indicando come oggetto “COMUNICAZIONE CAMBIO RESIDENZA”. Nel caso in cui la nuova sede di residenza ricada in una regione diversa da quella indicata in sede di iscrizione, dovranno essere comunicati anche gli eventuali ambiti provinciali per i quali l’iscritto intende manifestare indisponibilità ad assumere l’incarico.
Inoltre, gli iscritti all’elenco potranno chiedere, sempre tramite posta elettronica inviata al suindicato indirizzo, eventuali ulteriori variazioni comprese l’iscrizione nelle fasce, fermo restando il possesso dei requisiti già dichiarati, o gli ambiti provinciali presso i quali si intende manifestare l’indisponibilità ad assumere l’incarico.
Tutte le richieste di variazione dei dati, validate dall’Ufficio, saranno formalizzate con decreto ministeriale a cadenza almeno trimestrale.
7. CONTRIBUTO ANNUO
I soggetti che risulteranno iscritti nell’elenco formato a seguito del presente avviso, sono tenuti a versare al Ministero dell’Interno, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2012 n. 79 convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012 n. 131, un contributo annuo di 25 euro entro il termine del 30 aprile 2021, come previsto dal decreto del Ministro dell’Interno 21 giugno 2013. Per le modalità di versamento si rinvia alle comunicazioni presenti sul sito internet www.finanzalocale.interno.it .
IL DIRETTORE CENTRALE
(Colaianni)



