Visto l’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli inscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, adottato in attuazione del citato articolo 16, comma 25, recante ” Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2012, n. 67 ( di seguito Regolamento);
Tenuto conto che le disposizioni regolamentari di cui al citato decreto n. 23 del 2012, non sono immediatamente applicabili agli enti locali appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 16, comma 29, del citato decreto legge n. 138 del 2011;
Visto il comma 25 bis del citato articolo 16, introdotto dall’articolo 57 ter del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che prevede che, nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni, eleggono il componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del Regolamento;
Visto il proprio decreto del 27 novembre 2012 con il quale è stato formato l’elenco dei revisori dei conti degli enti locali in sede di prima applicazione del citato Regolamento, riferito agli enti locali delle regioni a statuto ordinario;
Visto l’articolo 8 del richiamato Regolamento il quale prevede che l’elenco dei revisori dei conti è aggiornato annualmente al 1° gennaio di ciascun anno con decreto del Ministero dell’Interno previo espletamento di apposita procedura di dimostrazione di permanere dei prescritti requisiti per i soggetti già iscritti e di presentazione di nuove domande di iscrizione definita con avviso da pubblicare sulle pagine del sito internet del Ministero dell’Interno;
Visto il proprio decreto del 22 dicembre 2021 con il quale, da ultimo, è stato approvato l’elenco dei revisori dei conti degli enti locali con validità dal 1° gennaio 2022;
Atteso che, con precedente proprio decreto del 20 ottobre 2022 è stato approvato, a norma del richiamato articolo 8 del citato Regolamento, l’avviso per mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e per la presentazione di nuove domande di iscrizione nello stesso, riferito agli enti locali ricadenti nelle regioni a statuto ordinario, dal quale verranno estratti i nominativi dalla data del 1° gennaio 2023;
Atteso che il predetto avviso, pubblicato sul sito internet di questa Direzione centrale, con effetti di pubblicità legale, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, ha previsto la presentazione delle domande di aggiornamento e di nuova iscrizione con decorrenza dalle ore 12.00 del 3 novembre 2022 e scadenza alle ore 12.00 del 19 dicembre 2022;
Visto il decreto del 16 dicembre 2022 con il quale il termine per la presentazione delle domande di iscrizione/mantenimento all’elenco 2023 è stato prorogato alle ore 12.00 del 22 dicembre 2022;
Considerato che, in conformità a quanto previsto dal richiamato articolo 8 del Regolamento, sono iniziati i controlli a norma dell’articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che proseguiranno nel dell’anno 2023, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande circa il possesso dei prescritti requisiti;
Preso atto che, entro il termine utile delle ore 12.00 del 22 dicembre 2022, sono risultate validamente presentate, n. 14.153 domande di mantenimento e nuova iscrizione nell’elenco:
DECRETA
- E’ approvato l’allegato elenco dei revisori dei conti degli enti locali, riferito agli enti locali appartenenti al territorio delle regioni a statuto ordinario, aggiornato ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del Regolamento di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2013, costituito da n. 14153 soggetti richiedenti che hanno dichiarato il possesso dei prescritti requisiti.
- Dall’elenco allegato al presente decreto saranno estratti i nominativi dei revisori dei conti a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023.
- L’elenco, stilato in ordine alfabetico per ciascuna articolazione regionale, a norma dell’articolo 2, comma 2, del citato Regolamento, è reso pubblico sulle pagine del sito internet del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni territoriali, con effetti di pubblicità legale ai sensi dell’articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
- Nel corso dell’anno 2023 verranno effettuati gli ulteriori controlli, anche a campione, a norma delle disposizioni di cui agli articoli 71 e seguiti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande di iscrizione in ordine al possesso dei prescritti requisiti.






