I temi di NT+ Professionisti a cura di Ancrel
Imposta di soggiorno, la nuova posizione giuridica del gestore di Gennaro Bianco (*) – Rubrica a cura di Ancrel 23 Settembre 2022
La data del 30 settembre fissa la dead line per i gestori delle strutture ricettive chiamati a presentare
la dichiarazione dell’imposta di soggiorno per le annualità 2020 e 2021, in base al modello approvato
il 29 aprile 2022 dal ministro dell’Economia e delle Finanze
É l’ultimo atto di una serie di interventi normativi, trainati dalla legislazione emergenziale, che negli
ultimi anni, hanno inciso su alcuni aspetti della materia.
Il decreto rilancio (n. 34/2020 – articolo 180) introduce alcune novità rilevanti: il gestore assume il
ruolo di responsabile di imposta, ed è obbligato personalmente, per come vuole ora la norma, al
pagamento verso l’erario; le strutture ricettive sono obbligate alla presentazione di una dichiarazione
annuale entro il 30 giugno di ogni anno.
Nuovo ruolo del gestore
Il Responsabile dell’Imposta di Soggiorno assume un nuovo ruolo: non maneggia più risorse come
mero collettore di provvista altrui. Questo è quanto è stato evidenziato dalla Corte dei conti della
Toscana, sez. giurisdizionale, con la sentenza n. 367/2021, che è stata depositata il 18 ottobre 2021. A
tal proposito i giudici hanno rimarcato che, come conseguenza della nuova norma, l’obbligo del
gestore è quello di pagare l’imposta che è dovuta per legge.
La nuova norma trova applicazione anche ai casi verificati antecedentemente al 19/05/2020 (data di
entrata in vigore del Decreto Rilancio) così come stabilità dalla legge n. 215/2021 che ha convertito il
Dl 146/2021.
Questa prima innovazione comporta che il gestore dal maggio 2020 non è più tenuto alla
presentazione del conto giudiziale. Potrà tuttavia essere chiamato innanzi alla Corte dei conti,
qualora dalla sua condotta derivi un danno alle risorse pubbliche.
Poiché il Decreto Rilancio ha attribuito all’albergatore (o altro gestore della struttura) la
responsabilità del pagamento dell’Imposta in oggetto, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (ospiti
della struttura) le individua come soggetto responsabile della presentazione della dichiarazione,
risultando eventualmente passibile di sanzioni nel caso di violazioni di tale normativa.
Rammentiamo invece che in precedenza, invece, il gestore era del tutto estraneo al rapporto
d’imposta, che si instaurava esclusivamente tra il comune ed il turista.
Le diverse interpretazioni della Corte
Successivamente alla pubblicazione del decreto rilancio la giurisprudenza contabile è intervenuta più
volte con diverse interpretazioni rispetto all’applicabilità dell’articolo 180 non sempre univoche.
Imposta di soggiorno, la nuova posizione giuridica del gestore di Gennaro Bianco (*) – Rubrica a cura di Ancrel I temi di NT+ Professionisti a cura di Ancrel 23 Settembre 2022
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale della Toscana (sentenza n. 273 del 30.09.2020) sancisceche il Decreto rilancio: «…mentre appare avere operato una specifica depenalizzazione della condottaillecita del gestore di struttura alberghiera, nulla ha innovato in ordine alla Responsabilità Contabiledel gestore stesso. In pratica, il gestore della struttura alberghiera deve provvedere all’incasso dellatassa di soggiorno, accantonandola per poi riversarla al Comune. Il gestore non assume più così laveste di sostituto d’imposta, (per questo motivo i gestori non commettono più il reato penale dipeculato perché il danaro non ancora versato a titolo di imposta non costituisce danaro altrui bensìdanaro che lui o la sua struttura ha incassato col corrispettivo) bensì quella di responsabile delpagamento. Ai fini che qui si rilevano, alla luce della sopravvenuta normativa, si è purtuttavia inpresenza di un rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi della responsabilità contabile,riscontrandosi nella fattispecie le caratteristiche dell’agente contabile, come delineato dall’art. 178 delR.D. n. 827 del 1024, conseguente al maneggio di denaro riscosso per conto dell’Erario e ad essodestinato. Ciò in quanto le somme pagate o da pagare al gestore a titolo di imposta sono, fin dalmomento della consegna da parte dei soggetti obbligati, danaro pubblico ed entranoimmediatamente nel patrimonio del Comune» (in tal senso Corte dei conti toscana, sentenza n.286/2020).
Dello stesso tenore la Corte dei conti, sezione giurisdizionale, della Lombardia che con la sentenza n.38/2021 assume la stessa interpretazione sostenendo che «… la norma del 2020 in materia diimposta di soggiorno, mentre ha operato una specifica e particolare depenalizzazione della condottaillecita del gestore della struttura alberghiera, nulla ha innovato in ordine alla responsabilità delgestore stesso».
Di diverso avviso invece la Corte dei conti, sezione giurisdizionale, dell’Emilia-Romagna in quantosostiene che: «… I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base deiregolamenti comunali previsti dall’art. 4, c 3, del D. Lgs. N. 23/2011 – della riscossione e poi delriversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano indette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa delconto giudiziale della gestione svolta» (Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 19654/2018).
Dichiarazione Imposta di Soggiorno
La nuova dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, mediante il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell’anno successivo aquello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Facendo attenzione che così come prevedel’articolo 25, comma 3-bis della legge di conversione del Dl 41/2021, la dichiarazione relativa all’annod’imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2021la cui data originaria del 30/06/2022, è stata prorogata al 30/09/2022 con il Dl 73/2022 (articolo 3 -Decreto Semplificazioni).
L’adempimento dichiarativo è stato introdotto dall’articolo 180 del Dl 34/2020, il quale, come detto,ha cambiato il rapporto intercorrente tra il gestore della struttura ricettiva e l’ente impositore, che da
rapporto di “servizio” per la riscossione dell’imposta è divenuto un rapporto di natura tributaria,avendo il gestore assunto il ruolo di “responsabile d’imposta”.
Va precisato che il decreto ministeriale del 29 aprile interviene sulle modalità di presentazione delladichiarazione annuale, senza incidere sulle modalità di versamento dell’imposta previste dai comunicon i propri regolamenti.
Pertanto, la dichiarazione annuale, che, a parte della proroga prevista per questo anno, va presentatadal gestore entro il 30 giugno, si aggiunge alle comunicazioni trimestrali previste dai comuni eall’obbligo di rendere il conto di gestione entro il 30 gennaio successivo (o entro 30 giorni in caso dichiusura dell’attività). Quest’ultimo documento è necessario per adempiere agli obblighi impostidalla Corte dei conti relativamente alla responsabilità contabile dei gestori/locatori (Dlgs 174/2016),in virtù del loro ruolo di “agenti contabili”.
Per quanto attiene invece alle locazioni brevi, vale a dire le locazioni di immobili a uso abitativo didurata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell’attività di impresa, la dichiarazione deveessere presentata dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nelpagamento dei predetti canoni o corrispettivi.
A fronte dell’eventuale inottemperanza dell’adempimento tributario è stata individuata anche unadisciplina sanzionatoria, che vale sia per le strutture turistiche ricettive sia per le locazioni a breve,prevede che:
• in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzioneamministrativa pecuniaria del pagamento dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto;
• in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno o del contributo disoggiorno, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% delle somme erroneamenteversate (ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 471/1997).
Il ruolo dell’Organo di revisione
L’organo di revisione assume, in primis, parte rilevante nel processo istitutivo dell’imposta disoggiorno con il rilascio obbligatorio del proprio parer sul regolamento comunale mentre nel corsodell’esercizio e soprattutto nella fase della rendicontazione avendo cura di verificare che le risorseacquisite tramite questa imposta siano destinate a finanziare interventi in materia di turismo, ivicompresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione erecupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali (articolo 4del Dlgs 23/2011).
(*) Presidente Ancrel Cosenza
Gli appuntamenti per i revisori degli enti locali ASSEMBLEA e CONVEGNO NAZIONALE Bari, 28 e 29 ottobre 2022. Quest’anno saremo ospitati dalla splendida città di Bari per l’Assemblea ed il Convegno annuale diANCREL. Venerdì 28 ottobre alle 16.30 si svolgerà l’assemblea degli associati e a seguire la cena digala.
ANCREL Nazionale, in collaborazione con ODCEC Bari organizza SABATO 29 OTTOBRE 2022
Dalleore 8.30 alle ore 13.30 a BARI il Convegno Nazionale ed in modalità Webinar
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